Il periodico
Dopo una laboriosa (e avventurosa) preparazione, a ottobre 2009 esce il
numero zero di www.possibilia.eu periodico online per curiosi. Una realizzazione
che riflette l'orizzonte libero e senza preconcetti della nostra linea editoriale.
Da subito, un gruppo di autori aderisce al progetto, alcuni dei quali formano
il nucleo redazionale più stabile.
Possibilia si non si propone di fare informazione in senso stretto: tante
altre testate più veloci e attrezzate ricoprono già questo ruolo. La nostra
rivista desidera offrire ai suoi lettori contenuti insoliti, dando diritto
di cittadinanza a temi o chiavi di lettura spesso trascurati o snobbati.
Un periodico generalista a 360 gradi? Solo in parte. Possibilia non funziona
per compartimenti tematici, ma per modalità di approccio alla materia. Accoglie
così una sezione per Dilettarsi, una per Pensare e una per Sorridere. Si
aggiungono una sezione di News - la sezione “d'attualità” della testata
- e una sezione destinata ai Pubbliredazionali, con lo scrupolo di mantenere
eticamente distinti contenuti commerciali e redazionali, valorizzando così
entrambi.
Con la nuova versione della rivista, inaugurata nel 2012, abbiamo deciso
di aggiungere una sezione (le Rubrilie) dedicata alle nostre passioni: il
vino, il rugby e il viaggio.
Contatta la redazione: redazione@possibilia.eu
I libri
Nel 2010, gli esiti incoraggianti della rivista e il desiderio di ampliare
il progetto editoriale dànno vita alla parte cartacea della nostra attività.
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foto di Dania Ceragioli |
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Scienze giuridiche:
la tutela del diritto d’autore Prendi
l’arte e buttala da parte Quel
quadro non mi piace più. È mio e ne faccio ciò che mi
pare. Per la legge funziona così? Non proprio... di
Cecilia Trevisi |
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Passeggiavo per una via del centro della città, pensavo alla mia nuova
casa e a come l’avrei arredata; quel giorno c’era un’esposizione di
quadri all’aperto, ne vedo uno, mi piace, lo compero: è mio!
Passano gli anni, cambio casa, cambio gusti, quel quadro non mi piace
più. Con il passare del tempo si è formata anche una leggera muffa
intorno alla tela. Basta, decido di buttarlo. Posso farlo?
È curioso come in certe situazioni si creino dei conflitti di diritto
per cui il prevalere dell’uno comporta necessariamente il soffocamento
dell’altro. Gli esempi che si possono fare sono numerosi: si pensi
alla libertà di informazione che in particolari casi prevale su altri
diritti (la riservatezza, la reputazione ad esempio), o all’interesse
pubblico capace di sacrificare quello privato (l’espropriazione per
pubblica utilità). In termini tecnici si parla di bilanciamento di
diritti finalizzato all’individuazione del giusto rapporto tra diritti
in contesa. Rapporto che, inevitabilmente, cambia di volta in volta
in base ad ogni singolo caso.
Situazioni di conflitto si possono creare anche nel rapporto tra proprietà
e diritto d’autore per cui la libertà di un soggetto di disporre come
meglio crede del proprio bene (ad esempio decidere di buttare il quadro)
può essere sacrificata dalla prevalenza del diritto di un altro e
diverso soggetto a far sì che quel bene venga conservato (l’autore
del quadro).
Come spesso accade non esiste una regola in grado di stabilire a priori
e una volta per tutte come ci si debba comportare in certe situazioni
e come queste debbano essere risolte, ma esistono dei criteri interpretativi,
dettati dalle norme giuridiche, che aiutano a risolvere il conflitto.
Nel caso del quadro (ma lo stesso discorso vale per le opere plastiche,
fotografiche etc..) il proprietario ha tutte le ragioni di volersi
disfare di un bene che non gli piace più: è suo e può farne ciò che
vuole; ma dall’altra parte le norme sul diritto d’autore prevedono
che l’autore “conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera
e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 Legge 22 aprile 1941
n. 633).
La faccenda si fa complicata perché il legislatore mi sta dicendo
che io posso mutilare, modificare, danneggiare un’opera di mia proprietà
a patto che tali atti non si riverberino sull’onore o sulla reputazione
dell’autore.
E qui si apre un altro problema: quali sono gli atti in grado di offendere
la reputazione di un autore?
Se io butto il quadro nel cassonetto dell’immondizia l’autore non
sarò certo contento di sapere che la sua creazione sia costretta a
condividere lo stesso spazio insieme a bucce di banana, resti di insalata,
cicche di sigarette e tutto quanto si trovi nell’immondizia e poi
l’olezzo che promana dal cassonetto non è certo una “cornice” piacevole
per un quadro.
Quindi? Devo pensare che così facendo sto offendendo la reputazione
dell’artista? Che lo sto denigrando? E allora, sono costretto a tenermi
il quadro per sempre? È vero che posso sempre riciclarlo ma, non si
può certo dire che sia una soluzione.
In realtà se è vero che le norme giuridiche spesso sono lacunose e
lasciano dei dubbi interpretativi, dall’altra parte le pronunce dei
tribunali (la cosiddetta “giurisprudenza”) aiutano a trovare il bandolo
della matassa.
Sul punto è stato detto che all’autore di un’opera d’arte vanno riconosciuti
i danni se il proprietario decide di disfarsene o di rovinarla per
futili motivi (in modo più tecnico “per motivi non apprezzabili”).
In altri termini non posso buttare via il quadro o rovinarlo, mutilarlo
solo per il gusto, il piacere di farlo o per soddisfare sentimenti
capricciosi o addirittura un’antipatia per l’autore. Il mio gesto
non sarebbe giustificato. Tali atti si rifletterebbero sulla personalità
artistica e sulla reputazione dell’autore e sarebbero pertanto vietati.
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prove d’autore di Andrea
Bucci
(www.bucci-art.com) |
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Se da un lato nella maggior parte dei casi è molto difficile che si
giunga ad una condanna del proprietario per aver distrutto integralmente
l’opera, diversamente, per le ipotesi di “semplice” danneggiamento,
mutilazione o incuria si tende a essere meno tolleranti.
Il Tribunale di Napoli, ad esempio, in una recente sentenza (settembre
2009) ha riconosciuto che vi fosse una lesione del diritto d’autore
«nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del
tempo» e questo perché, secondo il parere del tribunale «il degrado
può causare una lesione all’integrità dell’opera dell’arte figurativa
ed influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico
e, quindi, costituire una lesione alla reputazione dell’artista».
Semplificando: fate attenzione alle eventuali incrostazioni di polvere
(o di nicotina in casa dei fumatori) che si possono formare sui vostri
quadri, soprattutto se sono esemplari unici, perché se l’autore se
ne accorge vi chiede i danni per incuria.
Se poi l’opera in questione è un’opera d’arte oggetto di dichiarazione
di interesse culturale in base al Codice dei Beni culturali (art.
13 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), dove per bene di «interesse culturale»
si intende le cose immobili e mobili che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, oltre
alla tutela offerta dall’art. 20 della legge sul diritto d’autore
(per cui sono vietati la distruzione o il danneggiamento che possano
essere pregiudizievoli all’onore dell’artista) sono previsti specifici
poteri di intervento da parte del Ministero dei Beni culturali finalizzati
alla conservazione di tali opere. Il Ministero ad esempio «può imporre
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi
necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali ovvero
provvedervi direttamente» (art. 32 Codice dei Beni culturali).
Quindi se avete comperato un quadro di De Chirico la muffa sulla tela
non potete proprio fargliela fare. Cecilia
Trevisi è avvocato del foro di Milano esperta in proprietà intellettuale
Tre casi concreti
Il tribunale di Napoli nella sentenza del 9 ottobre del 2002 ha deciso
che lo spostamento di un’opera d’arte ad opera del suo committente
dal luogo in cui era stata collocata dall’artista (come previsto dal
contratto) può dar luogo a lesione del diritto morale dell’autore,
a norma dell art. 20 L. del diritto di autore, se dallo spostamento
può derivare pregiudizio al decoro o alla reputazione dell’autore.
Il tribunale di Milano nell’ordinanza del 20 gennaio 2005 ha deciso
che la violazione del diritto morale d’autore possa configurarsi anche
nel caso di degrado dell’opera d’arte figurativa (quadro), in conseguenza
del trascorrere del tempo. Tale violazione invece non sussiste se
il proprietario dell’opera abbia assunto spontaneamente iniziative
ai fini dell’individuazione delle modalità di restauro accordandosi
con la soprintendenza per i Beni artistici ed abbia realizzato il
restauro concordato con tale ufficio.
Il tribunale di Bologna nel 1995 non ha condannato il proprietario
di un quadro ritenuto causa di influenze nefaste, a cui il proprietario
aveva dato fuoco perché non erano stati dimostrati i futili motivi,
pur riconoscendo valido il principio per cui un’opera non poteva essere
danneggiata o distrutta semplicemente per capriccio. |
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